UNA DOMANDA AL MINISTRO MADIA: CON LA SUA LEGGE, POTRANNO I CITTADINI ACCEDERE ALLE INFORMAZIONI DELLA PA PER CONTROLLARNE L'OPERATO?
ROMA, 2 aprile 2016 - In questi giorni il ministro Madia sta replicando - pur senza rispondere, nel merito, alle argomentazioni proposte - a quasi ogni articolo1 giustamente critico nei confronti della sua legge sull'accesso alle informazioni (non chiamiamolo FOIA), dispensando vacuità e qualche brioche per la società civile. Eppure c'è una domanda che poniamo da tempo, proprio in rappresentanza di quella società civile da anni impegnata in materia, che però i commentatori continuano ostinatamente a ignorare e alla quale il ministro pare non avere alcuna intenzione di rispondere: come concilia la dichiarata volontà di «riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche», con il mantenimento del comma 3 dell'art. 24 della legge 241/90, secondo il quale «non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni»?
In buona sostanza, il ministro ci conferma che i cittadini potranno accedere alle informazioni della PA, ma non per controllarne l'operato? E per cosa allora?
La domanda ci pare quantomeno legittima, una risposta sarebbe gradita.
Nell'attesa, ci permettiamo sommessamente di ricordare che la società civile è formata da una pluralità di soggetti che da anni operano per promuovere fattivamente la trasparenza della PA, non è un'entità astratta da portare al guinzaglio in occasione delle passerelle etico-mediatiche nella speranza di poter così superare incolumi il pantano della (sedicente) trasparenza e partecipazione al dibattito democratico in cui versa e verserà il Paese.
1) l'ultimo, in ordine cronologico, è quello pubblicato dal Corriere della Sera a firma Ferruccio De Bortoli.
Queste sono le modifiche che FOIA.it propone da oltre 4 anni:
- All'art. 22 comma 1 lett.a) della l. n. 241/1990, sono soppresse le parole "degli interessati" (per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi); all'art. 22, comma 1 è soppressa l'intera lett. b (si intende per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso).
- Nell'art. 25, comma 2 sono soppresse le parole "deve essere motivata. Essa" (Art. 25, c. 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente).
- L'art. 24 comma 3 è soppresso (Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni).