FOIA in Italia: un impegno concreto
Il 22 gennaio la Presidenza del Consiglio dei Ministri annunciava con un comunicato stampa l'introduzione in Italia di un Freedom of Information Act (FOIA).
Abbiamo contestato tale affermazione e chiesto chiarezza alla Presidenza, ma senza ottenere risposta.
Ora chiediamo ai candidati alle prossime elezioni di assumere un impegno concreto per introdurre davvero un FOIA in Italia.
Adotta anche tu questa campagna: scarica qui il testo dell'appello di seguito e inoltralo tramite e-mail ai tuoi candidati,
oppure copia-incolla il seguente twitt e re-twittalo attraverso twitantonio:
(per seguire l'andamento dell'iniziativa via Twitter, utilizzare l'hashtag #FOIA.it).
La Iniziativa per l'adozione di un Freedom of Information Act (FOIA), cui aderiscono diverse associazioni e circa 2000 esponenti della società civile, si pone come obiettivo l'approvazione di una legge che permetta a tutti i cittadini di richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche, senza necessità di motivare la richiesta, come avviene in oltre ottanta Paesi del mondo, dove le restrizioni all’accesso dei documenti della PA sono solo quelle legate alla necessità di proteggere alcuni interessi costituzionalmente tutelati.
Come ci insegnano le esperienze statunitensi e di altri paesi che da anni hanno un FOIA, tali norme sono utili non solo a tutelare diritti individuali, ma anche e soprattutto a rafforzare la democrazia, favorire lo sviluppo economico, migliorare l’efficienza della PA e, non ultimo, contrastare efficacemente la corruzione.
Grazie alla nostra azione, il FOIA sta entrando sempre più nell'attuale dibattito nazionale sulla trasparenza della P.A. e sull'Open Government, come accaduto nel 3° Meeting Europeo dell'Open Government Partnership promosso dal Governo italiano il 10 dicembre u.s. a Roma. Alcuni partiti hanno messo una nuova legge sul diritto di accesso nel loro programma.
Sono stati varati alcuni utili provvedimenti, nell’ambito dell’Agenda digitale italiana, del decreto sviluppo (D. L. n. 83/2012), e della legge anticorruzione n. 190/2012 Tuttavia, manca ancora la bi-direzionalità dei processi di trasparenza posti in essere: le Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà (o, solo nei casi migliori, l’obbligo, ma senza sanzioni o tempistiche certe) di rendere note determinate informazioni. Al cittadino, tuttavia, non si riconosce - né è adeguatamente evidenziato nel dibattito pubblico - il diritto di richiederle, se non nelle forme obsolete e opache della vecchia legge in materia (L. n. 241/1990).
Le chiediamo, pertanto, in qualità di leader di una delle principali formazioni politiche che parteciperanno alle prossime elezioni, di volere rispondere a due domande sul tema:
- Condivide la necessità e l’urgenza di adottare anche in Italia un Freedom of Information Act?
- Se sì, è d’accordo a modificare la legge vigente intervenendo sui seguenti tre punti?
- - eliminare la restrizione che consente l’accesso ai documenti pubblici unicamente a coloro che hanno un interesse “diretto, concreto e attuale” e giuridicamente tutelato (1);
- - eliminare l’obbligo di motivare la richiesta d’accesso ai documenti (2). Dovrà essere caso mai la PA a motivare un eventuale diniego all’accesso;
- - abrogare il divieto di accedere ai documenti pubblici al fine di esercitare un controllo dell’operato delle Pubbliche Amministrazioni (3), equiparando quindi la normativa italiana in materia a quella del resto del mondo.
In attesa di un Suo riscontro,
Con osservanza,
1) All'art. 22 comma 1 lett.a) della l. n. 241/1990, sono soppresse le parole "degli interessati" (per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi); all'art. 22, comma 1 è soppressa l'intera lett. b (si intende per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso). 2) Nell'art. 25, comma 2 sono soppresse le parole "deve essere motivata. Essa" (Art. 25, c. 2. La richiesta di accesso ai documenti